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Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 24/02/2006 (Rv. 588878 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Art. 2 legge n. 89 del 2001 - Ritardo conseguente alla applicazione di atti normativi - Computabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588878-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento onde verificarne la ragionevolezza, deve considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi (o normativi in genere), e ciò non già per sindacare tali atti, ma per apprezzare se la durata del singolo procedimento, come conformato in base a quegli atti, si riveli in concreto compatibile con il precetto di cui all'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001 e, tramite questo, con il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva negato rilievo alla circostanza che del tempo era andato perduto per l'applicazione di norme processuali sopravvenute e per le dimissioni del giudice onorario aggregato, cui la causa era stata assegnata).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)