Sez. 1, Sentenza n. 11046 del 26/07/2002 (Rv. 558852 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Art. 2 legge n. 89 del 2001 - Ritardo conseguente alla applicazione di atti legislativi - Computabilità - Fattispecie in tema di esecuzione forzata per rilascio di immobile ad uso di abitazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento onde verificarne la ragionevolezza, deve considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi (o normativi in genere), e ciò non già per sindacare tali atti, ma per apprezzare se la durata del singolo procedimento, come conformato in base a quegli atti, si riveli in concreto compatibile con il precetto di cui all'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001 e, tramite questo, con il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva affermato che dall'ambito applicativo della legge andasse esclusa l'incidenza, sulla durata del procedimento di esecuzione forzata per rilascio di immobile ad uso di abitazione, riferibile ai provvedimenti legislativi che avevano più volte sospeso gli sfratti o demandato alla graduazione prefettizia l'assistenza della forza pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)