Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 12/04/1984 (Rv. 434407 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA PROBATORIA - DISCONOSCIMENTO AD OPERA DELLA PARTE CONTRO CUI È PRODOTTA LA COPIA FOTOSTATICA O FOTOGRAFICA DEL DOCUMENTO - MODALITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA PROBATORIA - DISCONOSCIMENTO AD OPERA DELLA PARTE CONTRO CUI È PRODOTTA LA COPIA FOTOSTATICA O FOTOGRAFICA DEL DOCUMENTO - MODALITÀ.*
La copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta con un'impugnazione dell'autenticità del documento di specifico e chiaro contenuto, tale, cioè, da potersene desumere gli estremi della negazione della autenticità stessa. (V 166/76, mass n 378809; (V 1812/73, mass n 364789; (Conf 383/62, mass n 250600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)