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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 27/02/1962 (Rv. 250600 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA PROBATORIA - DISCONOSCIMENTO - FORMA.*
Stato
decisa il 1962-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250600-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA PROBATORIA - DISCONOSCIMENTO - FORMA.*

La copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale e prodotta. La volonta di disconoscere il documento, se non deve manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, essere posta in essere dalla parte contro la quale il documento viene prodotto in giudizio, sollevando contro l'autenticita ed il contenuto in genere del documento un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioe da potersene desumere gli estremi della negazione dell'autenticita. (Conf 1052'61; 2891'60; 3580'57; 2621'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)