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Sez. L, Sentenza n. 8190 del 04/04/2013 (Rv. 625913 - 01)

GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI | Profugo dell'Africa Italiana - Benefici combattentistici "ex lege" n. 336 del 1970 - Riconoscimento - Limiti - Modalità di calcolo - Incidenza su indennità di buonuscita e T.F.R.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625913-01

GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI

Il profugo dell'Africa Italiana, in possesso del relativo riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 104 del 26 febbraio 1948 ("ratione temporis" applicabile), ha diritto all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 14 dicembre 1970, n. 336. Tali benefici, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, vanno riconosciuti in relazione al valore ipotetico dell'indennità di buonuscita, alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 829 del 14 dicembre 1973, e l'ammontare di tale trattamento si cumula con gli accantonamenti, calcolati per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., senza includere, però, i benefici per gli "ex" combattenti, in ragione della natura privatistica del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1948 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)