Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 giugno 1976, causa 127/75
Epigrafe
Nel procedimento 127-75
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Düsseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB GMBH, Gelsenkirchen,
e
HAUPTZOLLAMT DI AQUISGRANA-NORD,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, in relazione alla riscossione di un'imposta sulla birra importata nella Repubblica federale di Germania da altri Stati membri,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e F. Capotorti, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto
punto 1
Nella Repubblica federale di Germania, la birra è soggetta ad un'imposta calcolata in conformità alla «legge sull'imposta sulla birra» («Biersteuergesetz») nel testo emanato il 14 maggio 1952 (BGBl, I, pag. 149).
Per quanto concerne la birra comune («Vollbier») di produzione nazionale, tale imposta si applica, a norma del § 3 della legge, secondo un'aliquota progressiva. Fino a 2000 hl l'anno, questa è pari a 12 DM/hl; per i quantitativi superiori, l'aliquota aumenta progressivamente fino ad un massimo di 15 DM/hl per una produzione annua eccedente i 120000 hl.
La legge prevede inoltre aliquote ridotte o, a seconda dei casi, più elevate per taluni altri tipi di birra.
La birra comune importata è soggetta ad un'aliquota fissa pari a 14,40 DM/hl, come dispone il § 6, 5o capoverso, della legge suddetta, nel testo modificato il 10 maggio 1968 (BGBl, I, pag. 349).
punto 2
Tra il 1968 e il 1969, la ditta «Bobie Getrankevertrieb GmbH» importava nella Repubblica federale di Germania birra comune di produzione belga per complessivi 52700 hl circa nel 1968 e 45260 hl circa nell'anno successivo. In quell'arco di tempo essa non effettuava altre importazioni di birra di origine comunitaria.
Il presente procedimento concerne unicamente i suddetti quantitativi, importati attraverso il valico di Horbach e assoggettati a imposta in base all'aliquota fissa di 14,40 DM/hl.
La ditta importatrice, ritenendo l'applicazione di un'aliquota siffatta, che prescinde dai quantitativi importati, incompatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, presentava reclamo allo Hauptzollamt Aachen-Nord (Ufficio centrale doganale di Aquisgrana-Nord). Poiché il reclamo veniva respinto, essa adiva il Finanzgericht di Düsseldorf, chiedendo che le importazioni in questione fossero assoggettate ad un'imposta progressiva in base alle aliquote stabilite dal § 3 della legge sull'imposta sulla birra. Lo Hauptzollamt convenuto si difendeva sostenendo che l'art 95 del trattato non ha, per quanto concerne l'imposta sulla birra, efficacia diretta, giacché le autorità dello Stato importatore non dispongono della documentazione necessaria per sottoporre a identica disciplina la birra importata e quella di produzione nazionale.
Il Finanzgericht di Dusseldorf, con ordinanza 26 novembre 1975, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato, le seguenti questioni:
«1) Se nel 1968 e nel 1969 fosse conciliabile con l'art. 95, 1o comma, del trattato l'applicazione dell'aliquota di 14,40 DM/hl prevista dal § 6 a, n. 5, della legge sull'imposta sulla birra (BierStG) alla birra comune (Vollbier) importata in Germania dagli altri Stati membri, mentre l'onere medio gravante sulla birra di produzione nazionale era di soli 13,897 o 13,934 DM/hl (13,862 o 13,909 DM/hl); comunque detta birra, per effetto dell'imposizione graduale di cui al § 3, n. 1, della BierStG, era — in parte — soggetta ad un'aliquota fiscale inferiore a quella gravante sulla birra d'importazione.
2) In caso negativo, se sia compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato applicare alle importazioni di birra le aliquote di cui al § 3 della BierStG, in funzione delle importazioni annuali del singolo importatore dai paesi della Comunità.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, in base a quali elementi vadano calcolate le aliquote da applicarsi ed in quale ambito debbano rimanere onde essere conformi alle esigenze poste dall'art. 95, 1o comma, del trattato».
punto 3
Una copia conforme dell'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 1975.
Il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Rolf Wägenbaur, hanno depositato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal governo della Repubblica federale di Germania
paragrafo 1
Secondo il governo tedesco, la prima questione va risolta in senso negativo. Dopo essersi richiamato alla sentenza della Corte nella causa 45-75, esso precisa che le autorità tedesche hanno finora continuato ad assoggettare le importazioni di birra ad un'imposta ad aliquota fissa — criterio seguito anche nei paesi del Benelux — per non anticipare l'emanazione di provvedimenti miranti ad armonizzare la disciplina delle imposte di consumo nell'ambito della Comunità. Con raccomandazione 29 luglio 1966, la Commissione aveva suggerito agli Stati membri in cui la produzione di birra è assoggettata a un imposta progressiva, di continuare, in via provvisoria, a riscuotere sull'importazione di birra un'imposta avente carattere forfettario e uniforme. Gli Stati membri interessati avrebbero dovuto applicare alla birra d'importazione un'aliquota d'imposta media corrispondente all'onere medio gravante sulla produzione di una birreria tipo, cioè di una birreria che produce annualmente 300000 hl di birra avente una densità di 12,5o Balling (com'è il caso della birra doppia tedesca). A quell'epoca, la Commissione riteneva evidentemente tale disciplina compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.
paragrafo 2
Per quanto concerne la seconda questione, il governo tedesco sostiene che l'art. 95, 1o comma, del trattato va interpretato nel senso che esso consente di riscuotere sulla birra importata l'imposta ad aliquota progressiva di cui al § 3 della «Biersteuergesetz», calcolata in funzione delle importazioni annuali del singolo importatore; tuttavia una normativa in tal senso non è attualmente in vigore nella Repubblica federale di Germania. L'applicazione dell'imposta suddetta sulla birra d'importazione non comporterebbe per tale prodotto un onere più gravoso di quello previsto per la birra di produzione nazionale, anzi l'onere fiscale gravante sulla birra importata sarebbe più leggero nel caso di importazione di piccole partite. L'art. 95, 1o comma, vieta ogni discriminazione, sotto il profilo fiscale, a danno delle merci importate; da tale norma non risulta però alcun ostacolo a che queste merci vengano assoggettate ad un regime fiscale più vantaggioso.
paragrafo 3
Pertanto, la riscossione, sulla birra importata, dell'imposta ad aliquota progressiva in funzione della quantità, di cui al § 3 della «Biersteuergesetz», sarebbe pienamente compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato ove comportasse un onere fiscale meno gravoso per la merce d'importazione.
paragrafo 4
La vigente normativa tedesca non contempla però la possibilità di riscuotere la suddetta imposta — prevista esclusivamente per la birra di produzione nazionale — sulla birra d'importazione, in funzione dei quantitativi annui importati.
paragrafo 5
Una simile possibilità, secondo il governo tedesco, non trova avallo nemmeno nell'art. 95, 1o comma. Peraltro, la riscossione, sulle importazioni di birra, dell'imposta ad aliquota progressiva, calcolata in funzione dei quantitativi importati annualmente, avvantaggerebbe senza dubbio, sotto il profilo fiscale, i piccoli importatori e comporterebbe quindi una discriminazione ingiustificata fra piccole e grandi imprese commerciali, laddove tale regime tributario, applicato alla produzione nazionale di birra, ha la funzione di controbilanciare, a favore delle aziende di piccole e medie dimensioni, i vantaggi di cui godono, sul piano produttivo, le grandi fabbriche di birra e di ostacolare in tal modo la tendenza alla concentrazione che si manifesta nell'industria della birra. Comunque — come il governo tedesco si ripromette di dimostrare all'atto dell'esame della terza questione — nulla sembra ostare, per quanto concerne le BOBIE / HAUPTZOLLAMT AACHEN-NORD importazioni, all'applicazione di un regime fiscale fondato sul principio dell'imposizione progressiva alle «birrerie» degli altri Stati membri.
paragrafo 6
Inoltre, la riscossione sulla birra importata dell'imposta di cui trattasi potrebbe avere, in pratica, come conseguenza che le importazioni di tale prodotto dagli altri paesi della Comunità sarebbero in complesso assoggettate alle aliquote più basse dell'imposta progressiva, indipendentemente dalla produzione annua delle birrerie d'origine. Infatti, nell'ipotesi in cui la distribuzione della birra prodotta da talune grandi birrerie di altri Stati membri venisse effettuata tramite una miriade di piccoli importatori, la merce potrebbe giungere sul mercato tedesco frazionata in piccoli quantitativi, fruendo così, per ogni singola importazione, delle aliquote inferiori dell'imposta. Anche tale considerazione impedisce di concludere che l'applicazione dell'imposta progressiva alla birra d'importazione trovi conforto nell'art. 95, 1o comma.
paragrafo 7
Il governo tedesco ritiene che la seconda questione debba pertanto essere risolta nel modo seguente.
paragrafo 8
«L'art. 95, 1o comma, del trattato CEE va interpretato nel senso che l'assoggettamento delle importazioni di birra ad una disciplina fiscale fondata sull'imposta ad aliquota progressiva in funzione della quantità, gravante sulla birra di produzione nazionale, non stride con il divieto di discriminazioni fiscali a danno della birra d'importazione; dalla norma suddetta, tuttavia, non risulta che tale regime tributario debba essere applicato alla birra importata».
paragrafo 9
Per quanto concerne la terza questione, il governo tedesco, dopo aver espresso dubbi circa la sua ricevibilità, dato il modo in cui essa è formulata, assume che tale ostacolo — tenuto conto dei requisiti stabiliti dall'art. 177 del trattato — potrebbe venir superato purché il quesito venga inteso nel senso che esso mira ad accertare se eventualmente l'applicazione dell'imposta progressiva alle birrerie straniere che esportano nella Repubblica federale — unica alternativa degna di considerazione oltre a quella della riscossione dell'imposta suddetta sulle importazioni — sia compatibile con l'art. 95 del trattato.
paragrafo 10
Il governo tedesco ritiene che tale articolo non osti ad una soluzione del genere ed assicura che adotterà senza indugio i provvedimenti necessari a tal fine. Poiché il regime fiscale in questione ha lo scopo di compensare i maggiori costi di produzione gravanti sulle piccole e medie birrerie rispetto a quelle di grandi dimensioni, la sua estensione alle birrerie degli altri Stati membri che riforniscono il mercato della Repubblica federale di Germania gioverà ad abolire le discriminazioni finora esistenti in materia di imposizione della birra d'importazione. Tale soluzione impedirà, per di più, l'insorgere di ogni nuova forma di distorsione della concorrenza, diversamente da quanto accadrebbe se l'imposta progressiva in questione fosse applicata alle importazioni.
paragrafo 11
Il governo tedesco conclude illustrando i provvedimenti che verranno adottati a tal fine, i quali consentiranno ad un tempo di evitare discriminazioni formali e di garantire un'applicazione più semplice e spedita del sistema.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
Secondo la Commissione, il divieto sancito dall'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, concerne anche i tributi a carattere forfettario riscossi sulle merci importate da un altro Stato membro, il cui importo sia all'inarca equivalente alla media dell'onere fiscale gravante sui prodotti nazionali similari. Infatti, l'applicazione di un onere fiscale fondato su valori medi ha sempre l'effetto di favorire taluni dei prodotti colpiti e di svantaggiarne altri. Un siffatto criterio d'imposizione non è idoneo ad assicurare che i prodotti provenienti da altri Stati membri non siano gravati da oneri più elevati di quelli riscossi sugli analoghi prodotti nazionali, né tanto meno a garantire la neutralità degli Stati membri in materia di concorrenza.
paragrafo 2
Beninteso — prosegue la Commissione — l'art 95, 1o comma, non giunge fino a prescrivere agli Stati membri l'applicazione ai prodotti importati di un metodo di imposizione identico a quello vigente per i prodotti nazionali corrispondenti. Tuttavia, se uno Stato membro decide di assoggettare le merci d'importazione ad un diverso regime fiscale, questo risulta lecito purché sia garantito il rispetto delle limitazioni tassativamente stabilite dall'art. 95.
paragrafo 3
Se per una data merce nazionale è prevista un'imposizione ad aliquota progressiva in funzione della quantità, l'analogo prodotto d'importazione può essere assoggettato solo all'aliquota inferiore. L'applicazione, alla birra importata, delle aliquote stabilite per l'imposizione progressiva del prodotto nazionale — in base alle importazioni annue dell'importatore interessato — non sarebbe compatibile con l'art. 95 del trattato, giacché tale sistema non garantisce che i prodotti importati non saranno assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali similari.
paragrafo 4
Dopo essersi richiamata, in proposito, alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione conclude suggerendo le seguenti risposte ai quesiti in esame:
paragrafo 5
«L'art. 95 non consente di calcolare l'imposta gravante sulle merci importate in base a criteri inidonei a garantire che tali merci non siano assoggettate ad un onere tributario più gravoso di quello applicato ai prodotti nazionali corrispondenti.
Di conseguenza, l'art. 95 osta in particolare alla riscossione di un'imposta sull'importazione ad aliquota forfettaria quando i prodotti nazionali similari siano assoggettati ad un'imposta progressiva, a meno che tale aliquota forfettaria non corrisponda all'aliquota minima dell'imposta progressiva vigente nel Paese interessato.
L'art. 95, quindi, osta inoltre a che l'imposta progressiva riscossa sui prodotti nazionali venga applicata alle importazioni in base ai quantitativi importati».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
La ditta «Bobie Getrankevertrieb GmbH», rappresentata dall'avv. Horst Maiwald, il governo della Repubblica federale di Gemania e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 20 maggio 1976.
paragrafo 2
La ditta «Bobie Getrankevertrieb GmbH» ha sostenuto che l'applicazione dell'imposta litigiosa alla birra importata nella Repubblica federale tedesca nel 1968 e nel 1969 è incompatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.
paragrafo 3
Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che qualsiasi imposizione gravante sulle merci importate stride con la norma suddetta qualora abbia l'effetto di discriminare tali merci, anche se si tratta di quantitativi minimi, rispetto ai prodotti nazionali.
paragrafo 4
Così avverrebbe per l'appunto se la birra importata da altri Stati membri venisse assoggettata — come ha suggerito la Repubblica federale tedesca — ad un regime fiscale comportante l'applicazione, alle birrerie esportatrici aventi una produzione annua inferiore a 300000 hl, dell'imposta ad aliquota progressiva in funzione della quantità gravante sulla birra di produzione nazionale.
paragrafo 5
Nel corso della fase orale, la Commissione ha precisato che la risposta ai quesiti del giudice di rinvio, da essa suggerita nelle sue osservazioni scritte, va integrata come segue: l'art. 95 osta del pari all'applicazione dell'imposta progressiva alle importazioni di birra in funzione dei quantitativi importati o di quelli prodotti dall'esportatore.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 giugno 1976.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 dicembre 1975, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 1975, il Finanzgericht di Dusseldorf ha sottoposto a questa Corte tre questioni relative all'interpretazione dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.
Le questioni sono state sollevate nel corso di una causa pendente dinanzi a detto giudice e vertente sulla tassazione, nella Repubblica federale di Germania, delle importazioni di birra dal Belgio effettuate negli anni 1968 e 1969.
Dal fascicolo si desume che, in detti anni, nella Repubblica federale di Germania le importazioni di birra comune erano soggette ad un'imposta a forfé di DM 14,40/hl (§ 6 a, 5o comma, del Biersteuergesetz), mentre la produzione nazionale è soggetta, a norma del § 3 della stessa legge, ad un'imposta progressiva che va da DM 12/hl per il primo scaglione di 2000 hl l'anno, a DM 15/hl per la quota eccedente gli hl 120000 all'anno.
SENTENZA › In diritto › 1. Sulla prima questione
punto 2
In primo luogo viene chiesto se la riscossione (voluta dalle leggi tedesche) sulle importazioni di birra comune dagli altri Stati membri nella Repubblica federale di Germania, di un'imposta a forfé di DM 14,40/hl sia compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, dato che l'importo medio dell'imposta gravante sul prodotto nazionale similare è di circa DM 13,90/hl e che detto prodotto è comunque parzialmente soggetto, a causa della tassazione progressiva contemplata da dette leggi, ad un tributo inferiore a quello riscosso sulla birra importata.
punto 3
A norma dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».
Con tale divieto, detta disposizione mira a garantire che lo Stato membro importatore non favorisca, mediante tributi interni gravanti sulle merci importate e sui prodotti nazionali similari, gli operatori economici nazionali rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri, che smerciano prodotti similari sul mercato di detto Stato.
Pur lasciando sussistere la possibilità che uno Stato membro sottoponga il prodotto importato ad un regime fiscale diverso da quello vigente per il prodotto nazionale similare, detta disposizione ammette tale possibilità solo se l'onere fiscale gravante sul prodotto importato resta, in ogni caso, pari o inferiore a quello gravante sul prodotto nazionale similare.
Di conseguenza, l'art. 95, 1o comma, sarebbe violato se il tributo gravante sul prodotto importato e quello riscosso sul prodotto nazionale similare fossero calcolati in modo diverso e secondo modalità diverse che si risolvessero, sia pure solo in determinati casi, in un onere fiscale minore per il prodotto nazionale.
punto 4
La prima questione va quindi risolta nel senso che il fatto che uno Stato membro colpisca il prodotto importato da un altro Stato membro secondo un sistema di calcolo o modalità diverse — quali un importo a forfé in un caso e progressivo nell'altro — da quelle usate per il tributo gravante sul prodotto nazionale similare è incompatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, ove quest'ultimo prodotto sia soggetto — sia pure solo in determinati casi — a causa dell'imposizione progressiva, ad un onere inferiore a quello che colpisce il prodotto importato.
SENTENZA › In diritto › 2. Sulla seconda questione
punto 5
Viene poi chiesto se l'art. 95, 1o comma, del trattato non osti a che le importazioni di birra nella Repubblica federale di Germania siano tassate secondo le aliquote contemplate dal § 3 della «Biersteuergesetz», applicate non già alla produzione annua di ciascuna birreria, bensì alla quantità di birra annualmente importata da altri Stati membri da ciascun importatore.
punto 6
Un sistema fiscale del genere di quello attualmente in vigore in Germania per la birra di produzione nazionale, sistema basato su un'imposta progressiva in funzione della produzione annua di ciascuna birreria, è evidentemente diverso da un sistema fiscale basato sulla stessa progressività, in funzione però delle importazioni effettuate dallo stesso importatore, ma eventualmente provenienti da più birrerie di altri Stati membri.
Questa differenza può risolversi in uno svantaggio per la birra importata da un determinato paese, rispetto al prodotto nazionale similare, qualora la birra straniera venga tassata in base alle importazioni annue complessive di un determinato importatore, importazioni che possono comprendere birra proveniente da più birrerie di altri Stati membri, mentre la birra nazionale è soggetta ad un tributo commisurato alla produzione complessiva di ciascuna birreria.
punto 7
La seconda questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l'estensione alle birre importate in uno Stato membro dei criteri di tassazione progressiva contemplati per la birra nazionale — ma applicati alla quantità di birra importata annualmente da un determinato importatore, mentre la birra nazionale viene tassata in funzione della produzione annua di ciascuna birreria — non è conforme all'art. 95, 1o comma, del trattato, qualora, in un anno determinato, la birra proveniente da una birreria di un altro Stato membro sia soggetta ad un tributo superiore a quello gravante su una quantità equivalente di birra prodotta da una birreria nazionale nello stesso periodo.
SENTENZA › In diritto › 3. Sulla terza questione
punto 8
La terza questione tende ad accertare, per il caso in cui la seconda questione venga risolta in senso negativo, quali siano i criteri da seguire per calcolare i tributi da riscuotersi sulla birra d'importazione, come pure i limiti entro i quali detti tributi devono rimanere perchè siano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 95, 1o comma, del trattato.
punto 9
Questa disposizione, benché vieti di riscuotere sui prodotti degli altri Stati membri tributi superiori a quelli vigenti per i prodotti similari nazionali, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire il sistema fiscale che ritiene più idoneo per ciascun prodotto.
Di conseguenza, l'applicazione alla birra nazionale di un'imposta progressiva in funzione della produzione annua di ciascuna birreria rientra nel potere discrezionale di ciascuno Stato.
Cionondimeno il sistema fiscale scelto da ciascuno Stato per un determinato prodotto nazionale costituisce il punto di riferimento per stabilire se il tributo gravante sul prodotto similare di un altro Stato membro sia o meno conforme a quanto stabilisce l'art. 95, 1o comma.
punto 10
Se quindi uno Stato membro ha deciso di applicare alla birra nazionale un'imposta progressiva in funzione della produzione annua di ciascuna birreria, l'art. 95, 1o comma, è pienamente osservato solo se la birra straniera è sottoposta ad un tributo pari o inferiore, del pari riferito alla produzione annua di birra di ciascuna birreria.
SENTENZA › In diritto › 3. Sulla terza questione › Sulle spese
punto 11
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Dusseldorf, con ordinanza 26 novembre 1975, afferma per diritto:
1o Il fatto che uno Stato membro colpisca il prodotto importato da un altro Stato membro secondo un sistema di calcolo o modalità diverse — quali un importo a forfé in un caso e progressivo nell'altro — da quelle usate per il tributo gravante sul prodotto nazionale similare è incompatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, ove quest'ultimo prodotto sia soggetto — sia pure solo in determinati casi — a causa dell'imposizione progressiva, ad un onere inferiore a quello che colpisce il prodotto importato.
2o L'estensione alle birre importate in uno Stato membro dei criteri di tassazione progressiva contemplati per la birra nazionale — ma applicati alla quantità di birra importata annualmente da un determinato importatore, mentre la birra nazionale viene tassata in funzione della produzione annua di ciascuna birreria — non è conforme all'art. 95, 1o comma, del trattato, qualora, in un anno determinato, la birra proveniente da una birreria di un altro Stato membro sia soggetta ad un tributo superiore a quello gravante su una quantità equivalente di birra prodotta da una birreria nazionale nello stesso periodo.
3o Se uno Stato membro ha deciso di applicare alla birra nazionale un'imposta progressiva in funzione della produzione annua di ciascuna birreria, l'art. 95, 1o comma, è pienamente osservato solo se la birra straniera è sottoposta ad un tributo pari o inferiore, del pari riferito alla produzione annua di birra di ciascuna birreria.
Firme
Lecourt
Kutscher
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Sørensen
Capotorti
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 giugno 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt