Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 11/07/1964 (Rv. 302626 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - TRASFERIMENTO - PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - TRASFERIMENTO - PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*
Requisito necessario perche un provvedimento del giudice sia suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.360 cod.proc.civ. e che esso abbia contenuto sostanziale di sentenza, pronunziata in grado di appello o in unico grado. Il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare a norma dell'art.586 cod.proc.civ., con il quale e disposto il trasferimento dell'immobile pignorato aggiudicato agli incanti o assegnato al creditore, non ha natura di sentenza ma di semplice decreto. Trattandosi di un atto del processo di espropriazione, contro di esso e esperibile il rimedio della opposizione agli Atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cod.proc.civ. quindi deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione che avverso detto provvedimento venga proposto*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)