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Sez. 1, Sentenza n. 4431 del 17/10/1977 (Rv. 388021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - DECRETO DI TRASFERIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - DECRETO DI TRASFERIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Il decreto, con il quale il giudice delegato al fallimento dispone il trasferimento di un bene immobile in favore dell'aggiudicatario, configura atto del processo esecutivo privo di natura e portata decisoria su diritti soggettivi, e, pertanto, ferma restando l'esperibilita del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art 26 della legge fallimentare, non e impugnabile con ricorso per Cassazione. (V 4039/74, mass n 372640; (V 1845/64, mass n 302626).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)