Sez. 3, Sentenza n. 8780 del 10/08/1995 (Rv. 493632 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Locazione di immobili urbani - Termine finale previsto dalla legge vincolistica - Termine contrattuale più favorevole al conduttore - Sostituzione di detto termine con quello previsto dalla legge vincolistica - Esclusione.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani, la legge vincolistica si sostituisce al contratto solo se il termine finale da essa stabilito sia, rispetto a quello convenuto, più favorevole al conduttore e non anche quando la sua applicazione comporterebbe una situazione di vantaggio per il locatore. Pertanto, ove in un contratto di locazione a tempo determinato le parti abbiano previsto la rinnovazione tacita del rapporto in mancanza di disdetta e nel termine anteriore alla scadenza pattizia e successivamente all'inutile decorso di tale termine intervenga un provvedimento di proroga (nella specie: decreto legge 30 marzo 1978 n. 77) per i contratti in corso una scadenza meno favorevole per il conduttore di quella ormai acquisita per effetto di detta rinnovazione, la locazione non viene attratta nel regime di proroga, bensì continua a restare in vita e cioè prorogata per il tempo stabilito dalle parti, trovando anche per l'ulteriore periodo, la sua origine e disciplina nel contratto iniziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/03/1978 num. 77 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)