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Sez. 3, Sentenza n. 4709 del 27/08/1984 (Rv. 436607 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - ONERE DEL LOCATORE DI EFFETTUARE OPERE STRAORDINARIE PER CONSENTIRE LA PERMANENZA DEL CONDUTTORE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436607-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - ONERE DEL LOCATORE DI EFFETTUARE OPERE STRAORDINARIE PER CONSENTIRE LA PERMANENZA DEL CONDUTTORE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO - INSUSSISTENZA.*

L'impedimento costituito dalla permanenza del conduttore dello immobile, all'esecuzione delle opere di ricostruzione o di consolidamento previste dall'art. 10 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, e che dà luogo a cessazione della proroga legale, va inteso in senso relativo e non assoluto, di ostacolo, cioè, al normale procedere dei lavori stessi, esclusa la possibilità di imporre al proprietario l'Onere di opere straordinarie per eliminare eventuali rischi e consentire la permanenza dello inquilino durante l'esecuzione dei lavori. (Conf 4962/78, mass n 394697; (Conf 1492/62, mass n 252385).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)