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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile – Possibilità di porla a base di esecuzione forzata in forma specifica – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654619-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, coinvolgendo una pluralità di condotte – quali l'inserimento del nominativo negli appositi elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi – aventi ciascuna carattere infungibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)