Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018 (Rv. 647352 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza di accertamento del diritto di iscrizione negli elenchi di variazione quale bracciante agricolo - Natura dichiarativa - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell'INPS, integrante obbligo di carattere infungibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 508
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)