Sez. 6 - 5, Decreto n. 21136 del 19/10/2016 (Rv. 641455 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) | Imposta regionale su concessioni per occupazione ed uso del demanio e del patrimonio indisponibile - Base imponibile - Determinazione dell'Autorità portuale con normativa secondaria - Legittimità costituzionale - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA)
In tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, convertito in l. n. 494 del 1993, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della l. n. 281 del 1970, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1970 num. 281 art. 2, Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 3, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 4, Decreto Legge 06/05/2011 num. 68 art. 8, Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)