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Sez. U, Sentenza n. 18262 del 10/09/2004 (Rv. 576972 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RISERVA DI LEGGE - IN GENERE | Prestazioni patrimoniali imposte - Riserva relativa di legge - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di integrazione della norma primaria - Legittimità - Art. 12, quinto comma, D.L. n. 90 del 1990, in tema di rideterminazione in aumento dei canoni demaniali - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576972-01

FONTI DEL DIRITTO - RISERVA DI LEGGE - IN GENERE

L'art. 23 della Costituzione, contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al primo gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Difatti, l'aumento delle prestazioni patrimoniali deriva direttamente dalla citata norma di legge, la quale detta, per l'esercizio della potestà regolamentare, decorrenze, oggetto e limiti alla rideterminazione in aumento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 12 com. 5 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)