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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 31/01/2018 (Rv. 647929 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Esclusione – Fondamento – Litisconsorzio necessario sostanziale – Applicazione retroattiva – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647929-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Nei giudizi fra l'impresa di assicurazione e la pluralità di persone danneggiate da un sinistro stradale, instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, non sussiste un litisconsorzio necessario processuale, in quanto la diversità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica, ma non determina un conflitto pratico di giudicati, essendo gli stessi materialmente eseguibili in modo simultaneo, né ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario sostanziale introdotta dall'art. 140 citato, trattandosi di norma processuale non suscettibile di applicazione retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)