Sez. 3 - , Sentenza n. 42073 del 30/12/2021 (Rv. 663450 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Litisconsorzio ex artt. 140, comma 4, e 291, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - In genere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 291 com. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)