Sez. 2, Sentenza n. 1433 del 30/05/1966 (Rv. 322849 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.*
L'accertamento della invalidita e della eventuale dipendenza di di essa da causa di servizio, compiuto dal collegio medico di cui all'art. 22 della legge 2 aprile 1958, n.377, ha una efficacia vincolante circoscritta alla fase amministrativa. Pertanto, esso non preclude il riesame, da parte dell'autorita giudiziaria, delle questioni in ordine alle quali e intervenuto il responso del predetto organo tecnico. *
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)