Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 01/06/1971 (Rv. 352105 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - EFFETTI - EFFICACIA VINCOLANTE E PRECLUSIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - EFFICACIA DI MERO PARERE FACOLTATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - EFFETTI - EFFICACIA VINCOLANTE E PRECLUSIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - EFFICACIA DI MERO PARERE FACOLTATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
La cosiddetta 'collegiale medicà, esperibile nella procedura amministrativa in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ed in materia di pensione di invalidita, e vincolante e preclusiva dell'Azione giudiziaria a condizione che l'assicurato e l'ente previdenziale abbiano conferito ai sanitari incaricati mandato congiunto ed attribuito carattere vincolante al responso che essi emetteranno. Soltanto con il conferimento di un mandato a periti di reciproca fiducia di accertare obiettivamente, avvalendosi della loro Competenza tecnica e con esclusione di ogni valutazione discrezionale o di prudente arbitrio, l'esistenza ed il grado di menomazione della capacita lavorativa dell'assicurato, con l'Obbligo di accettare il loro responso si ha la premessa di una 'collegiale medicà vincolante per la composizione della vertenza in Sede amministrativa ed, eventualmente, nel giudizio. Quando invece tale mandato congiunto ed impegnativo a sanitari di reciproca fiducia non e stato conferito dall' istituto e dall'assicurato (ovvero dal patronato se ne ha avuto specifico mandato da quest'ultimo) la 'collegiale medicà concreta un mero parere facoltativo, preparatorio della decisione amministrativa e non vincolante per la parte ne nel procedimento amministrativo ne in Sede giudiziaria. (V 1367'69, mass n 340092' 2268'66, mass n 324419' 1433'66, mass n 322849).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 47, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 32, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 196, Legge 25/01/1937 num. 200 art. 88, Legge 25/01/1937 num. 200 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)