diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 12/05/1969 (Rv. 340556 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE - FATTI COSTITUENTI O NON REATO - DECORRENZA RISPETTIVA DALLA IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA O DALLA CONSUMAZIONE DEL FATTO - TEMPO ANTERIORE AL PROCEDIMENTO PENALE - COMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340556-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE - FATTI COSTITUENTI O NON REATO - DECORRENZA RISPETTIVA DALLA IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA O DALLA CONSUMAZIONE DEL FATTO - TEMPO ANTERIORE AL PROCEDIMENTO PENALE - COMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*

Agli effetti della prescrizione dell'Azione disciplinare, di cui all'art. 51 della legge forense (RDL 27 novembre 1933, n. 1578), occorre tener distinto il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da un fatto punibile soltanto in tale Sede, in quanto il fatto stesso viola esclusivamente i peculiari doveri del professionista o incide solo sui requisiti di probita, di correttezza e di dirittura professionale, dal caso, invece, in cui il procedimento disciplinare tragga origine, da fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata esercitata l'Azione penale. Mentre nel primo caso il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno della consumazione del fatto, nel secondo caso il termine predetto non puo decorrere che dalla definizione del processo penale, e cioe, dal giorno in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile. Ne, in detto ultimo caso, puo tenersi alcun conto, agli effetti della prescrizione, del periodo di tempo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, anche se in tal periodo il consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia ritenuto di dover instaurare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto Esercizio dell'Azione penale. (Conf 2297-67, massima n 329508 2122-64).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)