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Sez. L, Sentenza n. 2254 del 08/04/1980 (Rv. 405927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ATTIVITA EFFETTIVAMENTE ESERCITATA DALLO IMPRENDITORE - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART 36 COST IN FAVORE DI UN LAVORATORE DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO - DEDUZIONE DEL DATORE DI LAVORO RELATIVA ALLA TITOLARITA DI UN'IMPRESA ARTIGIANA - IRRILEVANZA - PROVA RELATIVA - NECESSITA - CERTIFICAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ININFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ATTIVITA EFFETTIVAMENTE ESERCITATA DALLO IMPRENDITORE - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART 36 COST IN FAVORE DI UN LAVORATORE DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO - DEDUZIONE DEL DATORE DI LAVORO RELATIVA ALLA TITOLARITA DI UN'IMPRESA ARTIGIANA - IRRILEVANZA - PROVA RELATIVA - NECESSITA - CERTIFICAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ININFLUENZA - LIMITI.*

Ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo postcorporativo, l'appartenenza ad una determinata categoria professionale dipende dall'attivita effettivamente esercitata dall'imprenditore. Pertanto, legittimamente il giudice si riferisce per la Determinazione ex art 36 cost in favore di un lavoratore dell'industria del legno al contratto collettivo per i dipendenti delle aziende di detto settore e non ad un contratto collettivo per i dipendenti da impresa artigiana ove il datore di lavoro, che assuma di essere titolare di un'impresa artigiana non ne fornisca la prova con l'esibizione del relativo contratto ed, in specie, non provando l'effettiva attivita artigianale concretamente svolta. A tal fine, infatti, non e sufficiente la certificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, istituito con legge 25 luglio 1956 n 860, che ha valore costitutivo solo a determinati effetti di carattere tributario e non preclude la possibilita di contraria dimostrazione da parte di chi sia interessato a contestarla. (V 4688/77, mass n 388284).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)