diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2444 del 15/03/1994 (Rv. 485706 - 01)

Competenza civile - Incompetenza - Per territorio | Eccezione - Formulazione - Contestazioni di tutti i criteri per l'affidamento della controversia al giudice adito - Indicazione del giudice competente - Necessità.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485706-01

Competenza civile - Incompetenza - Per territorio

Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l'eccezione d'incompetenza per territorio va formulata, oltre che con la contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i possibili criteri in base ai quali la controversia poteva essere affidata alla sua cognizione, con l'indicazione del giudice ritenuto competente, indipendentemente dal fatto che esso lo sia, spettando al giudicante di correggere eventualmente l'indicazione del giudice "ad quem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)