Sez. 3, Sentenza n. 468 del 15/01/2003 (Rv. 559700 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione - Formulazione - Indicazione del foro ritenuto competente - Obbligatorietà - Fondamento - Erronea indicazione - Irritualità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Difetto di adesione dell'attore a detta indicazione - Conseguenze - Individuazione del foro competente da parte del giudice adito.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)