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Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009 (Rv. 610488 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997 - Potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani - Esercizio da parte del Comune - Conseguenze - Avvio al recupero o smaltimento da parte del produttore a proprie spese - Esclusione dall'imposta - Insussistenza.
Stato
decisa il 2009-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610488-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'avvio dei rifiuti speciali non pericolosi al recupero o smaltimento, da parte del produttore, a proprie spese, non costituisce causa di esonero dal pagamento dell'imposta quando il comune abbia esercitato il potere di assimilazione attribuitogli dagli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - applicabili "ratione temporis" - e predisposto il servizio di smaltimento dei rifiuti, venendo meno, in tal caso, l'obbligo del produttore di provvedere autonomamente allo smaltimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)