Sez. 3, Sentenza n. 11306 del 23/05/2011 (Rv. 618153 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Provvedimento sull'istanza di sospensione - Reclamo - Provvedimento d'inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il tribunale, in sede di reclamo ai sensi egli artt. 669 terdecies e 624 cod. proc. civ., decida sull'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in ordine all'istanza di sospensione avanzata dall'opponente in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura cautelare e provvisoria ed è per tale ragione privo dei caratteri della decisorietà e della definitività. Deve, pertanto, escludersene la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. anche nell'ipotesi in cui il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile il mezzo di gravame, essendo comunque consentito alle parti, anche nel nuovo regime processuale del processo esecutivo introdotto con legge 24 febbraio 2006, n. 52, l'accesso alla tutela a cognizione piena a prescindere dal tipo di esito della fase cautelare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)