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Sez. L, Sentenza n. 274 del 15/01/1996 (Rv. 495402 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di più pensioni realizzata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983 - "Cristallizzazione" "ex" settimo comma art. 6 D.L. cit. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495402-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la titolarità di più pensioni si sia realizzata dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, in legge 11 novembre 1983 n. 638, e quindi nella vigenza del principio, stabilito dall'art. 6 del citato decreto - legge, per cui nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo spetta una sola volta, non si applica la disposizione dettata dal settimo comma del medesimo art. 6, che prevede la conservazione dell'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione sino al suo superamento per effetto della perequazione automatica della pensione, riferendosi tale disposizione alla sola ipotesi di plurititolarità di pensioni aventi tutte decorrenza anteriore al 30 settembre 1983.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)