Sez. L, Sentenza n. 8204 del 27/07/1995 (Rv. 493450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di più pensioni - Integrazione al minimo di tutte - Divieto - Conseguente cristallizzazione degli importi erogati al 30 settembre 1983 - Titolarità di più pensioni realizzata dopo l'entrata in vigore del D.L. n.463 del 1983 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la titolarità di più pensioni si sia realizzata dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983 n. 638, e quindi nella vigenza del principio, stabilito dall'art. 6 del citato decreto legge, secondo cui, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta, non si applica la disposizione dettata dal settimo comma del medesimo art. 6 secondo cui l'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica della pensione base, atteso che quest'ultima disposizione - finalizzata ad attuare una gradualità nell'eliminazione del trattamento più favorevole precedentemente attribuito al pensionato, e ad evitare così, mediante la tecnica della "cristallizzazione" una decurtazione improvvisa del trattamento pensionistico fino ad allora dallo stesso goduto - si riferisce (oltre che al caso di cessazione del diritto all'integrazione dell'unica pensione per superamento dei limiti reddituali) all'ipotesi dell'esistenza di una pluralità di pensioni, tutte integrate al minimo, liquidate prima del 30 settembre 1983 e decorrenti da un momento anteriore a tale data.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)