Sez. 2, Sentenza n. 4744 del 18/11/1982 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159167 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - IN DANNO DELL'INAIL PER CONSEGUIRE L'INDENNITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO - DETERMINAZIONE DEL DANNO AI FINI DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN. - RIFERIMENTO ALL'INTERA INDENNITÀ DA CORRISPONDERE - NECESSITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - IN DANNO DELL'INAIL PER CONSEGUIRE L'INDENNITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO - DETERMINAZIONE DEL DANNO AI FINI DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN. - RIFERIMENTO ALL'INTERA INDENNITÀ DA CORRISPONDERE - NECESSITÀ.*
In caso di tentativo di truffa ai danni dell'Inail per procurarsi l'ingiusto profitto del conseguimento dell'indennità per infortunio sul lavoro l'importo del danno derivante dal reato, ove questo si fosse consumato, va determinato, ai fini dell'eventuale concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento non alla singola indennità giornaliera, ma all'ammontare dell'intera indennità che si sarebbe dovuta corrispondere agli autori del reato a seguito della loro Azione fraudolenta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)