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Sez. 2, Sentenza n. 9193 del 27/04/1985 Ud. (dep. 17/10/1985) Rv. 170718 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDENNITÀ NON DOVUTA CALCOLATA IN RELAZIONE ALLE GIORNATE LAVORATIVE - DETERMINAZIONE DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DI ESSO, DI CUI ALL'ART. 62, N. 4 COD. PEN. - RIFERIMENTO ALL'INTERA INDENNITÀ RISCOSSA.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170718-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDENNITÀ NON DOVUTA CALCOLATA IN RELAZIONE ALLE GIORNATE LAVORATIVE - DETERMINAZIONE DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DI ESSO, DI CUI ALL'ART. 62, N. 4 COD. PEN. - RIFERIMENTO ALL'INTERA INDENNITÀ RISCOSSA.*

Per la ravvisabilità della sussistenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nell'ipotesi di truffa per indebita percezione di una indennità non dovuta (nella specie di maternità, conseguita da lavoratrici eccezionali in agricoltura mediante la registrazione di giornate non prestate), il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo dell'indennità indebitamente riscossa e non in relazione alle singole giornate cui l'indennità si riferisce. (Conf mass n 159167).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)