Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013 (Rv. 628545 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di PEC indicato in ricorso - Conseguenze - Inammissibilità del controricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)