Sez. 1, Sentenza n. 17743 del 07/03/2014 Cc. (dep. 24/04/2014) Rv. 259608 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca - Beni intestati a coniuge, figli ed altri conviventi sprovvisti di capacità economica - Sintomo di fittizietà anche oltre le ipotesi di presunzione di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26 comma secondo, d.lgs n. 159 del 2011) - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto nei confronti di provvedimento che aveva confermato la confisca di un immobile intestato alla convivente del proposto ed acquistato sette anni prima che fosse avanzata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)