Sez. 2 - , Sentenza n. 14981 del 09/01/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279224 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – Presunzione di appartenenza in capo al preposto dei beni intestati ai familiari conviventi nell’ultimo quinquennio – Esclusione – Operatività al solo fine delle indagini - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte, nell'annullare con rinvio il decreto di confisca di beni intestati a familiari del proposto, ha precisato che il criterio della sproporzione reddituale non può essere ricavato esclusivamente dalle stime Istat relative alla "spesa media annua").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)