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Sez. 1, Sentenza n. 626 del 23/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158751 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL PERIODO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158751-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL PERIODO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - ECCEZIONE.*

In tema di riduzione della pena, l'Obbligo di prendere in esame globalmente il comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione viene meno quando si tratti non di un unico periodo di detenzione, ma di più periodi distinti ed intervallati da interruzioni dello stato di detenzione per il riacquisto della libertà. In questa ipotesi il giudizio sulla partecipazione alla opera di rieducazione deve essere formulato separatamente per ciascun periodo perché dopo ogni interruzione dello stato di detenzione ha avuto inizio una nuova attività di trattamento in relazione alla quale il comportamento del condannato è suscettibile di un apprezzamento autonomo. (Conf mass n 155943; (Conf mass n 147492; (Conf mass n 145412; (Conf mass n 156374).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)