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Sez. 3 - , Sentenza n. 26117 del 27/09/2021 (Rv. 662497 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Responsabilità medica - Postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di infortunio sul lavoro indennizzato dall’INAIL - Aggravamento imputabile ad imperizia dei sanitari - Cd. “danno iatrogeno differenziale” - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2021-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662497-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale "in itinere" non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'INAIL a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale; pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall'INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)