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Sez. T, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025 (Rv. 674094-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali - Sanzioni tributarie - Applicabilità - Accertamento dell'imposta - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2025-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674094-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)