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Sez. 5 - , Sentenza n. 21694 del 08/10/2020 (Rv. 659071 - 06)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento amministrativo sanzionatorio - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Effetti - Improcedibilità - Esclusione - Conseguenze - Ineseguibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659071-06

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni in materia di IVA, in relazione agli illeciti penal-tributari di cui al Titolo II d.lgs. n. 74 del 2000 va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione ancorché pronunciata con l'ampia formula "perché il fatto non sussiste", la quale determina l'ineseguibilità definitiva della sanzione tributaria, ferma la necessità di accertare, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l'eventuale riscossione avviata dall'Ufficio, l'identità del "fatto" rispetto agli elementi costitutivi sia dell'illecito amministrativo tributario che della corrispondente fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)