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Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 21/07/1972 (Rv. 359977 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359977-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di assicurazioni sociali, il rapporto assicurativo, essendo conseguenziale al rapporto di lavoro, si pone in una relazione di dipendenza da questo, il che importa che - nelle relative controversie - e concepibile un litisconsorzio necessario soltanto allorche, essendosi dibattuta in primo grado tra tutti i soggetti interessati una lite avente per oggetto e l'uno e l'altro rapporto (e su entrambi essendosi richieste pronuncie suscettibili di giudicato), il processo prosegua nelle fasi di impugnazione. Al di fuori di questa ipotesi, se la controversia riguarda soltanto gli aspetti di uno dei due rapporti (quello, presupposto, di lavoro, che riguarda datore di lavoro e prestatore d'opera, o quello, dipendente, tra datore di lavoro e istituto assicuratore), non vi e necessita di litisconsorzio. Invero, nel primo caso si puo avere un effetto riflesso sul rapporto assicurativo, che non fa stato rispetto all' istituto assicuratore; e nel secondo caso, le questioni sul rapporto di lavoro possono essere esaminate e decise incidenter tantum. (V 2237'70, mass n 348385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)