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Sez. 2, Sentenza n. 26628 del 02/07/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290442-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Errore percettivo - Omesso esame di memorie difensive - Configurabilità - Esclusione - Presupposti.
Stato
decisa il 2026-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290442-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'omesso esame di memorie difensive non integra errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui le questioni in esse prospettate risultino comunque, anche implicitamente, disattese dalla motivazione della decisione, posto che la rilevanza del contenuto delle memorie attiene al giudizio valutativo della Corte ed è estranea all'ambito applicativo del ricorso straordinario.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)