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Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018 Cc. (dep. 25/06/2018) Rv. 273193 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Nozione di errore materiale e di errore di fatto - Applicazione in tema di interpretazione di dichiarazioni testimoniali.
Stato
decisa il 2018-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273193-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)