Sez. 2, Sentenza n. 12295 del 21/08/2003 (Rv. 566112 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Utente di apparecchi radiofonici o radiotelevisivi - Diritto all'installazione dell'antenna sul terrazzo dell'edificio - Sussistenza - Facoltà del proprietario al libero uso del terrazzo - Permanenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In tema di installazione di apparecchi di antenna radio - televisivi, il relativo diritto, riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 554 del 1940, è diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Legge 06/05/1940 num. 1940 art. 1, Legge 06/05/1940 num. 1940 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)