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Sez. 2 - , Sentenza n. 335 del 10/01/2017 (Rv. 642207 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Assemblea dei condomini – Assemblea dei condomini - Titolarità del potere di convocazione – Amministratore - Delegabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642207-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, la convocazione dell’assemblea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effettuata dall'amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66 disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che aveva escluso la validità della convocazione dell'assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile, senza tuttavia verificare se detta convocazione, eseguita mediante l’utilizzo di carta intestata di detta società ed apposizione, ad opera dell'accomandante, della propria sigla sulla relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società amministratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)