Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 28/11/2000 (Rv. 542234 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Assemblea - Avviso di convocazione - Comunicazione - Ricerca dei condomini allontanatisi dal precedente indirizzo - Obbligo di ricerca dell'attuale recapito con l'ordinaria diligenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE
L'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza per rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito onde poter comunicare a tutti l'avviso di convocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)