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Sez. L, Sentenza n. 9791 del 18/06/2003 (Rv. 564414 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Istanza istruttoria ritualmente formulata negli atti introduttivi - Sufficienza - Necessità di ulteriore istanza - Esclusione - Mancata riformulazione in udienza successiva - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564414-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Nel rito del lavoro - dove non sono previste udienze di mero rinvio né l'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a partire dalla prima, è destinata, oltre che all'assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi, all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, sono per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che, se in tali atti sono stati articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l'abbandono dell'istanza stessa e ritenerne la decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)