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Sez. L, Sentenza n. 2258 del 18/03/1996 (Rv. 496409 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Udienza di precisazione delle conclusioni - Insussistenza -.Istanze istruttorie ritualmente formulate negli atti introduttivi - Necessità di ulteriore istanza di ammissione nel corso del giudizio - Insussistenza - Presunzione di rinunzia ai mezzi formulati - Esclusione - Mancato assolvimento degli oneri probatori - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496409-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima è destinata oltreché all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza mediante lettura del dispositivo, mentre non è prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che se in tali atti siano stati articolati mezzi di prova, l'omessa riformulazione nel corso del giudizio dell'istanza di ammissione degli stessi, non potendo valere quale presunzione di rinunzia da parte dell'interessato, impedisce al giudice di considerare non assolto da questi l'onere probatorio su di lui incombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)