Sez. 2, Sentenza n. 2272 del 26/07/1974 (Rv. 370641 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DA PARTE DEL COEREDE DI NON TUTTI I CESPITI DELLA QUOTA EREDITARIA - ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE INDIVISA DELL'UNICO CESPITE - SOSTITUZIONE DELL'ACQUIRENTE ALL'EREDE NELLA COMUNIONE EREDITARIA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DA PARTE DEL COEREDE DI NON TUTTI I CESPITI DELLA QUOTA EREDITARIA - ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE INDIVISA DELL'UNICO CESPITE - SOSTITUZIONE DELL'ACQUIRENTE ALL'EREDE NELLA COMUNIONE EREDITARIA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Il cosiddetto retratto successorio, previsto dall'art 732 cod civ, presuppone l'alienazione, da parte del coerede partecipante alla comunione ereditaria, della sua quota ereditaria o di una parte della stessa, intesa come porzione del patrimonio del defunto, ed il suo Esercizio comporta la sostituzione nella comunione ereditaria del terzo al coerede. L'accertamento che, nonostante che nell'alienazione non siano coinvolti tutti i cespiti che compongono la quota, i beni trasferiti siano stati considerati in funzione rappresentativa della quota o di parte di essa e i contraenti abbiano inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, ovvero che, pur essendo stata alienata una quota indivisa dell'unico cespite ereditario, il terzo acquirente non sia stato reso partecipe di tutti i rapporti e di tutte le situazioni che fanno capo alla comunione, e devoluto al giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)