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Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 20/10/1979 (Rv. 402045 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O DI QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402045-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O DI QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Oggetto dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dallo art 732 cod civ e la quota ereditaria intesa come parte del patrimonio del defunto e cioe dell'universum ius, sicche il retratto successorio non e applicabile ove la vendita abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando cioe si ritenga, tramite una valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volonta delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario e il raffronto tra di esso e la entita delle cose vendute) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, e che l'oggetto del contratto venne considerato cosa a se stante e non come quota o parametro per individuare la quota del patrimonio ereditario in quanto tale. Lo stabilire inoltre se la cosa che figura come oggetto del contratto sia stata considerata dalle parti in assoluto, quale bene a se stante, ovvero come espressione di un rapporto (quota) con il patrimonio ereditario, visto nel suo complesso di rapporti attivi e passivi, costituisce un apprezzamento di fatto sulla effettiva volonta delle parti stesse, insindacabile in Sede di legittimita, quando l'indagine all'uopo compiuta dal giudice del merito sia immune da vizi logici e giuridici. (V 2423/78, mass n 391827; (Conf 2272/74, mass n 370641; (Conf 2092/73, mass n 365267; (Conf 1537/73, mass n 364323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)