Sez. L - , Ordinanza n. 992 del 16/01/2019 (Rv. 652230 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti di somministrazione a termine - Danno da precarizzazione - Danno presunto - Liquidazione - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla "perdita del posto", in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)