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Sez. 3, Sentenza n. 3738 del 22/08/1989 (Rv. 463663 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463663-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, il principio che la proroga legale stabilita da una determinata legge si applica alle locazioni il cui termine finale è scaduto o deve scadere nel periodo in vigore della legge, ma non a quelle il cui termine convenzionale è destinato a scadere dopo tale periodo, trova applicazione anche al fine di stabilire se, alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (30 luglio 1978), un contratto di locazione in corso sia soggetto o meno a proroga secondo la normativa vincolistica previgente e se quindi sia applicabile, quanto all'ulteriore durata del rapporto, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 58 ovvero quella contenuta nell'art. 65 della legge citata (nel caso, la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che ad un contratto, avente scadenza convenzionale 31 luglio 1978, non poteva considerarsi applicabile la proroga legale prevista dal d.l. 24 giugno 1978, n. 298 conv. In legge 28 luglio 1978, n. 395, sicché la sua ulteriore durata veniva ad essere regolata dall'art. 65 anziché dall'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392). (Conf 8267/87, mass n 455875).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/1978 num. 298 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST., Legge 28/07/1978 num. 395 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)