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Sez. 3, Sentenza n. 8267 del 09/11/1987 (Rv. 455875 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - LEGGE DI PROROGA - PERIODO DI VIGORE - LOCAZIONE CON TERMINE CONVENZIONALE DI SCADENZA SUCCESSIVO - INAPPLICABILITÀ DELLA PROROGA - PRINCIPIO RELATIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455875-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - LEGGE DI PROROGA - PERIODO DI VIGORE - LOCAZIONE CON TERMINE CONVENZIONALE DI SCADENZA SUCCESSIVO - INAPPLICABILITÀ DELLA PROROGA - PRINCIPIO RELATIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo il principio, secondo cui la proroga legale stabilita da una determinata legge si applica alle locazioni il cui termine finale è scaduto o deve scadere nel periodo di vigore della legge, ma non a quelle il cui termine convenzionale è destinato a scadere dopo tale periodo, trova applicazione anche al fine di stabilire se, alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (30 luglio 1978) un contratto di locazione in corso sia soggetto o meno a proroga secondo la normativa vincolistica previgente e se quindi sia applicabile, quanto all'ulteriore durata del rapporto, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 58 ovvero quella contenuta nell'art. 65 della citata legge. (V 2230/87, mass n 451457; (V 2328/87, mass n 440199; (V 2668/80, mass n 406434; (V 2273/77, mass n 385989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)