Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021 (Rv. 661953 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Immissioni intollerabili - Assenza di pregiudizio alla salute - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)