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Sez. U - , Sentenza n. 2611 del 01/02/2017 (Rv. 642418 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Immissioni intollerabili - Assenza di pregiudizio alla salute - Risarcibilità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642418-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)